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27 Dicembre 2018
Per quanto riguarda il monitoraggio sismico, esso viene effettuato in tutte le Concessioni di stoccaggio di gas naturale che allo stato attuale effettuano monitoraggio, eccetto quelle di BRUGHERIO STOCCAGGIO e SAN POTITO E COTIGNOLA STOCCAGGIO; tuttavia per quest’ultima la rete di monitoraggio sismico è in fase di realizzazione.
Nota bene: a breve sarà possibile consultare informazioni più dettagliate inerenti le reti di monitoraggio microsismico per le concessioni che al 2016 già avevano installato una rete di monitoraggio.
27 Dicembre 2018
Nelle more dell’Istituzione di un fondo ministeriale che consenta l’attribuzione di incarico diretto da parte del MiSE alla Struttura preposta al monitoraggio, l’Amministrazione può avvalersi degli enti territoriali per l’istituzione di un capitolato di spesa relativo all’applicazione dei monitoraggi ai sensi degli Indirizzi e Linee Guida (ILG).
Le modalità di istituzione e funzionamento del fondo saranno stabiliti in tal caso di comune accordo tra le Parti e tramite un accordo di collaborazione che istituisce all’uopo un Comitato di Coordinamento.
Nella fase transitoria, nelle more dell’istituzione di un fondo nazionale, il Ministero dello Sviluppo Economico – DGS UNMIG svolge, attraverso la sua presenza nel Comitato di Coordinamento, il ruolo di garante dei flussi economici in entrata ed in uscita attraverso la definizione e approvazione, attraverso l’ottenimento del parare della Commissione Tecnica per gli Idrocarburi e le Risorse Minerarie (CIRM a) un piano economico conforme alle specifiche tecniche del piano di monitoraggio redatto dalla SPM.
27 Dicembre 2018
La SPM - Struttura Preposta al Monitoraggio, come definita dagli Indirizzi e Linee Guida (ILG), è il soggetto tecnico-scientifico (costituito da una o più Università o Enti di ricerca, di comprovate competenze in materia) a cui vengono conferiti dall'Amministrazione competente (MiSE) compiti di raccolta e di analisi dei dati di monitoraggio e di supporto all'Amministrazione nelle valutazioni conseguenti.
Si riporta infatti quanto specificato negli Indirizzi e Linee Guida:
Considerato che negli ILG non è individuato uno specifico ente per lo svolgimento dei compiti di SPM, ma al contrario si delega il MISE per l’individuazione di un organo tecnico competente (soprattutto nella fase transitoria), è necessario avviare un processo trasparente di valutazione dell’idoneità di enti per lo svolgimento delle funzioni di SPM.
Per questo è necessario, con il supporto degli esperti, che vengano definiti i criteri tecnici di idoneità allo svolgimento di tale ruolo.
Le modalità per la presentazione della manifestazione di interesse e la procedura seguita per l’iter di attribuzione saranno pubblicate attraverso una specifica Circolare della DGS UNMIG e pubblicate sul BUIG.
27 Dicembre 2018
Gli Indirizzi e Linee Guida (ILG) richiedono, propedeuticamente alla progettazione della rete di GeoMonitoraggio (o alla verifica della rispondenza tra la rete di monitoraggio già esistente e i requisiti richiesti dalle Linee guida stesse), una fase di approfondita caratterizzazione geologica, strutturale e sismo-tettonica del sito oggetto di estrazione o stoccaggio o di geotermia, e dell’area limitrofa al sito oggetto di studio (vedi Cap. 4).
In particolare, devono essere definiti i volumi sottoposti al monitoraggio detti:
Tali volumi sono definiti diversamente in funzione del tipo di attività che si intende monitorare.
Si segnala che uno degli obiettivi della sperimentazione è valutare la copertura dell’attuale rete di GeoMonitoraggio e quanto la rete debba essere eventualmente integrata con nuovi punti di monitoraggio o tecnologie compatibili con le linee guida. A valle della sperimentazione potrebbero essere rivalutati i criteri di dimensionamento della rete di monitoraggio indicati negli ILG.
Le attività di GeoMonitoraggio devono essere avviate almeno un anno prima dell’inizio delle attività di coltivazione o stoccaggio e proseguite per tutto il periodo di svolgimento delle attività, per terminare almeno un anno dopo la conclusione delle attività di coltivazione o stoccaggio, nel caso di nuove concessioni, mentre nel caso di concessioni esistenti sarebbe opportuno iniziare il monitoraggio appena possibile.
Tra gli elementi fondamentali della sperimentazione vi è la messa a punto di:
La costruzione della rete e la sua implementazione devono avvenire seguendo due principi:
Le performance che la rete deve garantire sono:
I dati dovranno essere inoltre acquisiti:
Il monitoraggio delle deformazioni del suolo permette di evidenziare eventuali fenomeni di deformazione superficiale, indotti dalle attività di estrazione/stoccaggio di idrocarburi e di reiniezione di fluidi nel sottosuolo. A tale scopo è previsto l’utilizzo di dati SAR, con aggiornamenti da 3 a 12 mesi (consigliati 6 mesi) e protratto per almeno 3 anni dopo la fine delle attività. I valori di deformazione ottenuti saranno integrati con quelli forniti da una rete GPS attiva in continuo e che consenta di ottenere informazioni relative alle tre componenti dello spostamento (e eventualmente livellazione geometrica di precisione, da realizzarsi ogni 2-3 anni, monitoraggi assestimetrici e piezometrici)
È previsto inoltre il monitoraggio delle pressioni di poro (poiché pressioni troppo elevate possono avere effetto “lubrificante” sulle faglie, riducendo la loro resistenza al taglio), utili anche per l'aggiornamento e la verifica dei modelli di giacimento.
In questa fase di sperimentazione si prevede che il monitoraggio delle pressioni di poro sia effettuato per i nuovi pozzi di stoccaggio e reiniezione (esclusi i pozzi di produzione), attraverso la misura in continuo a fondo pozzo con appositi strumenti fissi al fondo ("surface read-out"), predisposti al momento del completamento del pozzo stesso, che forniscono una misura in tempo reale.
Per alcuni dei pozzi esistenti verranno utilizzati "memory gauges", temporaneamente posizionati al fondo pozzo per una registrazione in remoto della pressione ad intervalli predefiniti.
Periodicamente verranno effettuate campagne di misurazione della pressione statica del campo.
Un’ulteriore possibilità per acquisire i valori della pressione è quella di utilizzare pozzi non produttivi, anche ubicati nelle vicinanze, all’esterno del giacimento.
fs Per quanto riguarda la gestione del monitoraggio microsismico, le IGL propongono di adottare, in via sperimentale, un sistema decisionale definito attraverso quattro livelli di attivazione basato sulla valutazione del modello geodinamico dell’area e del quadro complessivo di una serie di parametri monitorati nei domini di rilevazione, quali:
I quattro livelli di intervento sono definiti nella seguente tabella.
Livello di attivazione | Stato corrispondente |
0 | Ordinarietà |
1 | Attenzione |
2 | Riduzione delle attività |
3 | Sospensione delle attività |
Tab. 1 Livelli di attivazione previsti in base alla valutazione del quadro complessivo dei parametri monitorati.
La Tabella 2 riporta intervalli o valori di riferimento indicativi che possono essere adottati per la definizione delle relative soglie in funzione delle caratteristiche geologiche del sito e di quanto valutato dalla SPM nel documento di Gestione Operativa del Monitoraggio (DGOM), (vedi Cap. 9).
Si sottolinea che quanto in tabella ha valore puramente indicativo e che i valori di soglia devono essere definiti caso per caso per ogni concessione, in funzione delle caratteristiche sismotettoniche dell’area di attività.
Livello di attenzione |
Semaforo | Mmax | PGA (% g) | PGV (cm/s2) |
0 | Verde | Mmax ≤ 1.5 | - | - |
1 | Giallo | Mverde ≤ Mmax ≤ 2.2 | 0.5 | 0.4 |
2 | Arancio | Mgiallo ≤ Mmax ≤ 3.0 | 2.4 | 1.9 |
3 | Rosso | Marancio < Mmax | 6.7 | 5.8 |
Allo scopo di una migliore comprensione delle modalità di applicazione del sistema a semaforo, in particolare relativamente al Cap. 9.4 degli ILG, si riporta quanto chiarito dal Gruppo di esperti che ha redatto gli ILG in merito alla reiniezione di fluidi e riportato a verbale della riunione del 23 dicembre 2015: «per reinieizione di fluidi ci si riferisce alla “reiniezione di fluidi incomprimibili”, e che in questa definizione non rientra lo stoccaggio dei gas, il quale è trattato diversamente sia dal punto di vista tecnico che normativo. Di conseguenza, la sperimentazione preliminare del semaforo (Cap. 9.4), come scritto negli ILG, è da applicare alle sole attività di reiniezione di liquidi, nelle condizioni definite nel punto precedente, e non alle attività di stoccaggio».
27 Dicembre 2018
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), in qualità di autorità competente al rilascio delle concessioni e autorizzazioni all’esercizio, nonché quale autorità di vigilanza in materia di produzione di idrocarburi e di stoccaggio di gas naturale, ha avviato la messa a punto degli Indirizzi e Linee Guida (ILG) finalizzati all’istituzione di un sistema di monitoraggio avanzato e integrato, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione ICHESE (International Commission on Hydrocarbon Exploration and Seismicity in the Emilia Region).
La stesura degli Indirizzi e Linee Guida è stata proposta e avviata dal MiSE poiché, ad oggi, non esiste una chiara regolamentazione dei GeoMonitoraggi delle attività antropiche di sottosuolo: coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, stoccaggio di gas naturale e produzione energia geotermica, ma anche dighe, ferrovie, miniere.
In particolare, l’attenzione degli Indirizzi e Linee Guida (ILG) è stata dedicata alle attività relative all’uso del sottosuolo nel campo energetico.
Per la formulazione del documento si segnalano queste principali tappe:
La prima formulazione degli Indirizzi e Linee Guida (ILG) ha previsto lo sviluppo di una fase di sperimentazione, della durata di due anni, al termine della quale si auspicava l’aggiornamento del documento in base ai seguenti elementi:
Ad oggi la sperimentazione è ancora in corso, pertanto il Gruppo di Lavoro ha ritenuto opportuno formulare l’aggiornamento del documento dopo i due anni previsti al fine di raccogliere ulteriori risultati ritenuti significativi.
Si segnala che
21 Dicembre 2018
Per la fase di sperimentazione dei monitoraggi, come indicato negli Indirizzi e Linee Guida (ILG), sono stati individuati 3 siti pilota: un sito di coltivazione, uno di stoccaggio e uno di sfruttamento di risorse geotermiche.
Per l’avvio della sperimentazione nei tre siti nella fase transitoria, nelle more dell’istituzione del fondo Ministeriale, la DGS UNMIG, per le concessioni di MIRANDOLA e MINERBIO, ha sottoscritto 2 protocolli con la Regione Emilia-Romagna e le Società Concessionarie.
Successivamente è stata introdotta come sito per la sperimentazione degli ILG anche la concessione Val D’Agri per la quale è stato formalmente stipulato un Accordo Quadro firmato da Ministero Sviluppo Economico DGS UNMIG, Regione Basilicata e INGV (per accettazione firmato anche dalla Società Concessionaria).
Per il terzo sito di sperimentazione, il campo geotermico di Casaglia, è in corso la riassegnazione della concessione; la sperimentazione sarà ancora avviata quando sarà operativa la nuova concessione.
19 Dicembre 2018
Il Mare - Seconda edizione
Marzo 2015
Il Mare
Febbraio 2013
La geotermia - L’energia geotermica in Italia
Supplemento al BUIG Anno LIV-n.2
GEAM - Risultati del Network per la sicurezza offshore
Edizione speciale della rivista GEAM - Geoingegneria Ambientale e Mineraria/Geoengineering Environment and Mining dedicata alle attività e ai risultati del Network per la sicurezza offshore
Pressione antropica e rischi naturali. Le attività estrattive da cave e miniere
Rapporto ISTAT - Anni 2015-2016
19 Dicembre 2018
Informazioni più dettagliate sono disponibili nel Supplemento al BUIG Anno LVII n.2 IL MARE. Carta della Piattaforma continentale italiana
I principi adottati dall'Italia per la regolamentazione della ricerca ed estrazione degli idrocarburi nella propria piattaforma continentale sono contenuti nella Legge 21 luglio 1967, n. 613. La normativa disciplina le condizioni per il rilascio dei permessi di ricerca stabilendo, in armonia con le relative disposizioni della IV Convenzione di Ginevra del 1958, che il limite della piattaforma continentale italiana è costituito dalla isobata dei 200 m o, più oltre, da punti di maggiore profondità, qualora lo consenta la tecnica estrattiva, sino alla «linea mediana tra la costa italiana e quella degli stati che la fronteggiano», a meno che, con accordo, non venga stabilito un confine diverso.
Successivamente, con Legge 2 dicembre 1994, n. 689, è stata data ratifica ed esecuzione alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare fatta Montego Bay il 10 dicembre 1982. Con l'articolo 4 di tale legge, la definizione di piattaforma continentale, data in origine dall'articolo 1 della Legge 21 luglio 1967, n. 613, è sostituita dalla definizione data dall'articolo 76 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.
Di seguito sono riportati i trattati di delimitazione della piattaforma continentale finora stipulati dall'Italia con i Paesi mediterranei frontisti:
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CROAZIA |
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ALBANIA Accordo con l'Albania del 18 dicembre 1992 (ratificato con Legge 12 aprile 1995, n. 147 ed entrato in vigore il 26 febbraio 1999). La delimitazione è stata determinata sulla base del principio di equidistanza espresso nella linea mediana dalle coste dei due Paesi senza tener conto delle loro linee di base dritte. Da segnalare inoltre che:
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GRECIA Accordo con la Grecia del 24 maggio 1977 (ratificato con Legge 23 maggio 1980, n. 290; in vigore dal 3 luglio 1980): la delimitazione tiene conto interamente delle isole Strofadi, di Zante, Cefalonia, Leucade e Corfù. Unica eccezione è l'Isola di Fano, cui è attribuito un effetto ridotto; |
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TUNISIA Accordo con la Tunisia del 28 agosto 1971 (ratificato con Legge 3 giugno 1978, n. 347; in vigore dal 16 dicembre 1978): segue il criterio della mediana tra le coste continentali della Tunisia e quelle della Sicilia senza dare alcun valore, ai fini della delimitazione, alle «circostanze speciali» rappresentate dalle isole italiane di Pantelleria, Lampedusa e Linosa e all'isolotto disabitato di Lampione. La porzione di piattaforma di queste isole è limitata, rispettivamente, ad archi di cerchio di 13 e 12 miglia. di raggio e coincide quindi, tranne che per il caso di Pantelleria, con l'attuale estensione delle acque territoriali. Per effetto dello stesso Trattato è stata concessa alla Tunisia un'area di quasi 30.000 chilometri quadrati, corrispondente a quella che sarebbe spettata all'Italia ove fosse stato adottata la linea mediana rispetto alle Isole Pelagie. Da notare che la soluzione prescelta comporta che il cosiddetto «Mammellone» ricade interamente all'interno della piattaforma tunisina; |
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SPAGNA Accordo con la Spagna del 19 febbraio 1974 (ratificato con Legge 3 giugno 1978, n. 348; in vigore dal 16 novembre 1978): segue il criterio della mediana tra la Sardegna e le Baleari con una linea leggermente concava che attribuisce rilievo al maggior sviluppo costiero della Sardegna rispetto all'Isola di Minorca. La delimitazione è stata oggetto di riserve da parte della Francia che considera come facente parte della propria piattaforma continentale una porzione delle aree spartite tra Italia e Spagna; |
In materia di piattaforma continentale italiana bisogna inoltre considerare che: |
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MALTA Esiste un modus vivendi con Malta, instaurato con scambio di note verbali del 29 aprile 1970, riguardante la delimitazione parziale, a carattere provvisorio, dei fondali entro la batimetrica dei 200 m per mezzo della linea di equidistanza tra le coste settentrionali di Malta e le prospicienti coste della Sicilia; La Corte Internazionale di Giustizia ha esaminato gli interessi italiani relativi alla delimitazione della piattaforma continentale nel Mediterraneo centrale nell'ambito della controversia tra Malta e la Libia per la suddivisione della rispettiva piattaforma continentale. |
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FRANCIA Nel 1986 è stata stipulata una convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese relativa alla delimitazione delle frontiere marittime nell'area delle Bocche di Bonifacio (Convenzione Italo-Francese 28 novembre 1986) |
19 Dicembre 2018
Informazioni più dettagliate sono disponibili nel Supplemento al BUIG Anno LVII n.2 IL MARE. Mappa delle aree vietate alle attività minerarie
RIFERIMENTI NORMATIVI